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Cosa è l->elem5<- APE Attestato di Prestazione Energetica ?

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 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA “APE”

Con il  Decreto Ministeriale 26/06/2015 cambia  l’Attestato di Prestazione Energetica:

Cosa è l’APE?

L’ Attestato di Prestazione Energetica è quello strumento predisposto per il controllo della quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio compresi, tra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento di un immobile.

L’Attestato di Prestazione Energetica deve riportare i dati di riferimento che consentono ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e le raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica si deve tener conto di vari fattori tra cui  la superficie  dell’immobile e del  suo orientamento geografico, l’isolamento termico delle pareti e di tutte le chiusure verso l’esterno il tipo di serramenti e di impianto di riscaldamento.

L’ Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatta dal certificatore energetico sulla base di apposite metodologie di calcolo, deve essere depositata presso il Comune di competenza e registrata al Catasto energetico.

L’Attestato di Prestazione Energetica è valido 10 anni o comunque fino a quando non siano intervenuti interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio e degli impianti termici, nel qual caso si renderà necessaria la redazione di un nuovo Attestato di Prestazione Energetica.

Che funzione ha l’APE?

 Per le Linee Guida Nazionali l’APE ha la funzione di strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione e  per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell’immobile stesso.

Quali sono le  novità  dell’APE in vigore dal  1° OTTOBRE 2015

Il  D.M 26/6/2015  definisce l’adeguamento alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici finalizzate alla redazione del NUOVO APE o attestato di prestazione energetica

Dal 1° ottobre 2015 l’APE dovrà essere redatto in conformità al nuovo format approvato con il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 ed allegato alle nuove Linee Guida

Le nuove Linee Guide hanno modificato la scala di classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica.  In precedenza erano previste 8 classi prestazionali: A+, A, B, C, D, E, F, G mentre dal 1° ottobre 2015 si deve tener conto di una  classificazione più ampia, comprendente 10 classi prestazionali (la classe A, prima suddivisa in due sottoclassi, A e A+, ora viene suddivisa in quattro sottoclassi: A1 (minor efficienza), A2, A3 e A/4 (maggior efficienza).

E’ importante sapere che un APE redatto dopo il primo ottobre 2015 in conformità ai modelli previgenti  non è ritenuto valido e non è utilizzabile per i fini per cui è richiesto ad esempio per l’allegazione ad un atto di trasferimento a titolo oneroso. Ovviamente potranno essere ancora utilizzati gli attestati rilasciati, sulla base delle  normative in vigore  anteriormente al 1 ottobre 2015. Sino ad ora nessuna norma  disciplinava in maniera analitica il contenuto dell’APE, indicando le informazioni che obbligatoriamente dovevano esservi contenute. Tale disciplina viene ora dettata sia dal D.M. 26 giugno 2015 di approvazione delle Linee Guida che dalle linee guida medesime. Tali nuove disposizioni non si limitano solo ad indicare le informazioni che obbligatoriamente debbono essere riportate nell’APE, ma stabiliscono che la mancanza anche di una sola di tali informazioni determina l’invalidità dell’APE. La mancata allegazione dell’APE ad un atto di trasferimento di un immobile  comporta l’applicazione a carico delle parti di una sanzione pecuniaria. Si potrebbe, di conseguenza, correre il rischio di vedersi applicata detta sanzione qualora venisse utilizzato un APE non valido, in quanto privo di una delle informazioni “essenziali”

La violazione della dotazione dell' APE è inoltre  punita con sanzioni amministrative rilevanti  nel caso di mancata indicazione dello stesso negli annunci pubblicitari.

 

Cosa fare per dotare l’immobile dell’APE?

Per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica o APE è sufficiente rivolgersi al un professionista abilitato iscritto all’Albo dei Certificatori Regionali.

Permettere al  tecnico certificatore scelto di effettuare  un breve sopralluogo all'immobile: sarà necessario fornire solo la planimetria catastale dell’immobile  e il  libretto della caldaia per il riscaldamento (se presente un impianto autonomo) oppure indicare quale altro tipo di impianto è esistente nell’immobile.

 

 L'Agenzia Immobiliare Pistoiese è in grado di fornire ai propri clienti una convenzione con tecnici certificatori abilitati a costi contenuti e con tempi anche molto rapidi per la realizzazione del Nuovo Format dell’ Attestato di prestazione Energetica in vigore dal 1° Ottobre 2015.

 

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